Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 27/06/1985 n. 85/337

Art. 10. Le disposizioni della presente direttiva fanno salvo l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni regolamenta- In caso di applicazione dell'articolo 7, l'inoltro d'informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

Art. 11.

1. Gli Stati membri e la Commissione scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione dei criteri e/o delle soglie limite eventualmente fissati per la selezione dei progetti in questione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, o dei tipi di progetti interessati che sono oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della direttiva. La relazione è basata sul suddetto scambio di informazioni.

4. Sulla base di questo scambio di informazioni la Commissione presenta al Consiglio ulteriori proposte, se necessario, per un'applicazione sufficientemente coordinata della presente direttiva.

Art. 12.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 13.

1. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di fissare norme più severe per quanto concerne il campo d'applicazione e la procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 14. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Allegato I - PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi.

4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t.

6. Impianti chimici integrati.

7. Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 metri.

8. Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 t.

9. Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra. Allegato II - PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1. Agricoltura

a) Progetti di ricomposizione rurale;

b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;

c) Progetti di idraulica agricola;

d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo; ;

f) Impianti che possono ospitare suini;

g) Piscicoltura di salmonidi;

h) Recupero di terre dal mare.

2. Industria estrattiva

a) Estrazione della torba;

b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:

- trivellazioni geotermiche

- trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari

- trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;

c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;

d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo;

e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;

f) Estrazione di petrolio;

g) Estrazione di gas naturale;

h) Estrazione di minerali metallici;

i) Estrazione di scisti bituminosi;

j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;

k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;

l) Cokerie (distillazione a secco del carbone) ;

m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

3. Industria energetica

a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell'allegato I) ;

b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;

c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;

d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;

e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;

f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;

h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I) ;

j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

4. Lavorazione dei metalli

a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafilerie e laminatoi (salvo quelli di cui all'allegato I) ;

b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi;

c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni;

d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;

e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;

f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;

g) Cantieri navali;

h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;

i) Costruzione di materiale ferroviario;

j) Imbutitura di fondo con esplosivi;

k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5. Fabbricazione del vetro

6. Industria chimica

a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici (se non compresi nell'allegato I) ;

b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;

c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. Industria dei prodotti alimentari

a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali;

b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;

c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;

d) Industria della birra e del malto;

e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi;

f) Impianti per la macellazione di animali;

g) Industrie per la produzione della fecola;

h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce;

i) Zuccherifici.

8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana;

b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;

c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;

d) Stabilimenti per la tintura di fibre;

e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;

f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura.

9. Industria della gomma

10. Progetti d'infrastruttura

a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali;

b) Lavori di sistemazione urbana;

c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche;

d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato I) ;

e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua;

f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;

g) Tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

h) Installazione di oleodotti e gasdotti;

i) Installazione di acquedotti a lunga distanza;

j) Porti turistici.

11. Altri progetti

a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;

b) Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette;

c) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici (se non compresi nell'allegato I) ;

d) Impianti di depurazione;

e) Depositi di fanghi;

f) Stoccaggio di rottami di ferro;

g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori;

h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali;

i) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivi;

j) Stabilimenti di squartamento.

12. Modifica dei progetti che figurano nell'allegato I e dei progetti dell'allegato I che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di un anno. Allegato III - INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto.

2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

- dovuti all'esistenza del progetto;

- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

Art. 1. Il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 865. Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497. Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente

 

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